Sorveglianza sanitaria

QUAL È LA FUNZIONE DEL MEDICO COMPETENTE E CHI PUÒ NOMINARLO?

Il medico competente viene nominato dal Datore di Lavoro o suo delegato ed ha molteplici compiti:

–   Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria elaborando il protocollo sanitario in relazione ai rischi evidenziati nel DVR;
–   deve essere specializzato in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori ed iscritto all'albo Nazionale dei Medici Competenti;
–   partecipare e collaborare con il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla effettuazione della valutazione dei rischi;
–   istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore
–   fornire ai lavoratori informazioni relative alla sorveglianza sanitaria e ai rischi a cui sono esposti
–   istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore
–   verificare periodicamente i luoghi di lavoro

COS'È LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

L'attività di sorveglianza sanitaria è l'attività svolta dal medico competente, con l'effettuazione delle visite preventive, periodiche e l'emissione dei relativi giudizi di idoneità, sui lavoratori esposti a particolari rischi per i quali la legge prevede il controllo sanitario periodico.

 

COS'È UN PROTOCOLLO SANITARIO?

Il protocollo sanitario è la linea guida con la quale, secondo il tipo di attività svolta dal lavoratore, viene indicato l'accertamento sanitario da eseguire e quale sia la periodicità a cui sottoporre il lavoratore al fine di mantenere sotto controllo il suo stato di salute, riferito ai rischi correlati all'attività svolta nel luogo di lavoro.

QUANDO È PREVISTA LA VISITA MEDICA?

Il medico competente è chiamato ad eseguire la visita medica nei casi di: nuove assunzioni (visita preventiva) o quando c'è una periodicità prefissata (visita periodica) ed anche a richiesta del lavoratore (visita straordinaria); ovviamente sulla base di un'effettiva esposizione ad un determinato fattore di rischio e in rapporto alla mansione e/o attività svolta

PUÒ UN DIPENDENTE DI UN'AZIENDA RIFIUTARE DI SOTTOPORSI ALLA VISITA MEDICA?

Il rifiuto del lavoratore a sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente, costituisce una grave ingerenza nell'operato del datore di lavoro. Quindi, nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche, il datore di lavoro deve ricorrere a provvedimenti disciplinari per convincerlo a cambiare idea. Se tali sanzioni non convincono il lavoratore, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa: inoltre il medico competente non può obbligare il dipendente a sottoporsi agli accertamenti sanitari mentre il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti che la legge gli impone. Qualora il lavoratore insista nel rifiuto, potrà essere avvisata l'Asl territorialmente competente, che essendo un organo di polizia giudiziaria, procederà ad accertare l'infrazione del lavoratore, con le conseguenze penali. Il datore di lavoro che adibisce un lavoratore ad un'attività lavorativa per la quale la legge prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria senza averlo sottoposto alla stessa, potrà incorrere in una contravvenzione che prevede la pena dell'arresto da 2 a 4 mesi o dell'ammenda da 516,00 Euro a 2.582,00 Euro. Anche per il lavoratore sono previsti provvedimenti, che vanno dall'arresto fino ad un mese o una specifica ammenda pecuniaria.


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