Valutazione dei rischi e ambito tecnico

COS'È UN DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento previsto dalla normativa vigente che tutte le aziende con almeno un lavoratore, devono avere. Si tratta, quindi, di un documento fondamentale che deve essere presente in azienda in quanto in esso sono descritti tutti i rischi specifici dell'attività lavorativa e tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare o ridurre gli stessi. Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i pericoli e valutare i rischi che gravano sulla sicurezza interna. L'incarico per la stesura del DVR consiste in: sopralluogo ambienti di lavoro; acquisizione dei documenti attinenti la sicurezza (se presenti); analisi qualitativa dei documenti attinenti la sicurezza (se presenti); acquisizione dei documenti attinenti: i luoghi di lavoro, gli impianti tecnologici in essi presenti, le attrezzature di lavoro, i prodotto o sostanze chimiche utilizzate, la gestione dei rifiuti; acquisizione dell'elenco del personale in forza con la relativa mansione; acquisizione dei documenti inerenti la formazione obbligatoria dei lavoratori; individuazione dei pericoli presenti; analisi e valutazione dei rischi anche con misurazioni strumentali (qualora necessari); individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare; elaborazione procedure di sicurezza; pianificazione della formazione da effettuare ; spiegazione del documento al management e ai preposti ; mantenimento del documento DVR aggiornato in base ai cambiamenti aziendali e/o legislativi. La valutazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione dell'RSPP del medico competente e dell'RLS, oltre con tutti i componenti del servizio di prevenzione e protezione.

CHE COS'È DUVRI?

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti. Il datore di lavoro committente, ovvero colui che affida attività lavorativa a ditte esterne, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi di interferenza (il cosiddetto DUVRI) per attuare le relative misure di prevenzione e protezione garantendo così la sicurezza di tutti i lavoratori.

CHE VALIDITÀ HA IL DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi, così come definito nell'art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento versatile e flessibile che deve adattarsi alle caratteristiche dell'azienda, sia in termini di contenuti che di periodicità della revisione; una prima indicazione sui termini della revisione ci viene già dall'art 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs 106/09, in cui in cui si definisce che la rivalutazione del documento debba essere effettuata qualora intervengano significative modifiche dell'organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi); in caso di importanti infortuni o malattie professionali; se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni; in caso di nuove nomine all'interno dell'organigramma della sicurezza; in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione. Un'importante novità legislativa è sopraggiunta poi nel 2013, anno in cui è stata eliminata la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti (come precedentemente previsto dal comma 5 dello stesso art 29) di potersi avvalere dell'autocertificazione di aver effettuato la valutazione; a far data dal 01 luglio 2013 anche tali aziende sono tenute ad avere un DVR completo, elaborato mediante l'utilizzo di procedure standardizzate. Il DVR dovrà avere la certificazione della data di elaborazione o di revisione, come da art.28 comma 2, che può essere apposta mediante timbro postale o, più semplicemente, facendolo firmare e datare dal datore di lavoro, dal RSPP, dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e dal medico competente. Lo scopo dell'apposizione della data certa è quello di dimostrare di aver effettuato la valutazione (o la rielaborazione della stessa) antecedentemente al verificarsi di un eventuale infortunio o prima di una ispezione da parte degli enti preposti. I rischi fisici quali: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottice di origine artificiale, campi elettromagnetici, ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, qualora presenti nelle attività lavorative devono essere rivalutati ogni quattro anni anche in assenza di modifiche sostanziali.

QUANDO È PREVISTO IL SOPRALLUOGO NEI LUOGHI DI LAVORO, CHI LO COMPIE E OGNI QUANTO TEMPO VA EFFETTUATO?

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett.l).

DA CHI È COMPOSTO IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE?

Tale servizio è composto da un responsabile e, se necessario, da un numero sufficiente di addetti al servizio di prevenzione e protezione. Tali figure possono essere interne o esterne, ove previsto, e devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08, ed in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda. Gli RSPP, gli ASPP e l'RLS interni devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è:

«una persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell'art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 2)»

La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.(Decreto-legge 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17); Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro. Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all'azienda nei casi previsti dall'art. 31 comma 6 del d.lgs. 81/2008; In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

CHI È L'RLS?

È il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, persona eletta da tutti i dipendenti aziendali o designata nell'ambito delle organizzazioni sindacali, qualora presenti. Il ruolo è quello di rappresentare i lavoratori e di essere consultato dal datore di lavoro per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali: diritto all'informazione; - diritto alla formazione; diritto alla partecipazione; diritto al controllo. Il D.Lgs 81/08 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.

CHI È L'RSPP?

Nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è descritto come la «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali [...] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi». L'RSPP viene nominato direttamente dal datore di lavoro, che non può delegare tale compito, per coordinare lavoratori, sistemi e mezzi dell'azienda al fine di prevenire e/o gestire i rischi per i lavoratori.